IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in farmacia e del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa universita'; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 3 ottobre 1997; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dal 62 al 74 (Titolo VIII) relativi alla facolta' di farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi: Titolo VIII FACOLTA' DI FARMACIA Art. 62. - La facolta' di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Corso di laurea in farmacia Art. 63. - Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attivita' che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientificoprofessionali necessarie per operare nelle farmacie, nonche' per concorrere ad attivita' di informazione ed educazione sanitaria. Art. 64 (Durata ed articolazione del corso di laurea). - La durata del corso di laurea in farmacia e' fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera. Il quinto anno deve avere non piu' di due insegnamenti al fine di consentire allo studente in corso di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale. Il consiglio della struttura didattica competente puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo e' di almeno 1800 ore di attivita' didattica assistita corrispondenti a 22 annualita'. I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 67. L'attivita' didatticaformativa e' organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attivita' didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di due moduli didattici coordinati impartiti da piu' docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Parte della attivita' pratica potra' essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Per l'accertamento di profitto il Consiglio della struttura didattica puo' accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22. Lo studente dovra' superare inoltre l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia. Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Art. 65 (Regolamento di Ateneo). - La facolta' recepisce, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale; indica, per ciascuna area gli insegnamenti attigendoli dai settori scientificodisciplinari indicati nell'art. 67, nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunita' europea di cui al successivo art. 66. Art. 66 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinera', con apposito regolamento e in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita'. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodiciplinari od integrati desumendole dai settori scientificodisciplinari indicati nell'art. 67 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunita' europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni piu' opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; b) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; c) indica le discipline di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto. (*) I contenuti delle materie previste della direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/91, trovano riscontro nei settori scientificodisciplinari indicati fra parentesi: biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X); fisica (B01B); chimica generale ed inorganica (C03X); chimica organica (C05X); chimica analitica (C01A); chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X); biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B); anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A); microbiologia (E12X; F05X); farmacologia e farmacoterapia (E07X); tecnologia farmaceutica (C08X); tossicologia (E07X); farmacognosia (E07X; E08X); legislazione e, se del caso, deontologia (C08X). Art. 67 (Articolazione del corso di laurea) - (Settori scientificodisciplinari, annualita' obiettivi didatticoformativi). Area 1 - Fisicamatematica (2 annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea; acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati. Settori scientifico disciplinari e discipline: per i vincoli imposti dalla normativa CEE numero 85/432, viene attivato l'insegnamento di: fisica (settore B01B). Vengono inoltre attivati gli insegnamenti di: basi di dati e sistemi informativi (settore K05B); statistica medica (settore S01B). Area 2 - Chimica (3 annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali; fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici; fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea. Settori scientificodisciplinari e discipline: per i veicoli imposti dalla normativa CEE n. 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di: chimica analitica (settore C01A); chimica generale ed inorganica (settore C03X); chimica organica (settore C05X). Sono obbligatorie: almeno 1 annualita' nel settore C03X, almeno 1 annualita' nel settore C05X, almeno 0.5 annualita' nel settore C01A. Area 3 - Biologica (4 annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica; fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia; fornire le nozioni relative alle piante ad attivita' medicinale; fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Settori scientificodisciplinari e discipline: per i vincoli imposti dalla normativa CEE numero 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di: biologia vegetale (settore E08X); biologia animale (settore E13X); anatomia umana (settore E09A); biochimica (settore E05A); biochimica applicata (settore E05A); farmacognosia (settore E07X o E08X). Viene inoltre attivato l'insegnamento di: botanica farmaceutica (settore E08X). Area 4 - Fisiopatologica (3 annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica; fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica; fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene. Settori scientificodisciplinari e discipline: per i vincoli imposti dalla normativa CEE n. 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di: fisiologia generale (settore E04A); microbiologia (settore F05X); patologia generale (settore F04A). Viene inoltre attivato l'insegnamento di: igiene (settore F22A). Area 5 - Farmaceuticatecnologica (5 annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprieta', i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura attivita'; fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee; fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonche' le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio della attivita' professionale. Settori scientificodisciplinari e discipline: per i vincoli imposti dalla normativa CEE numero 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di: analisi dei medicinali (settore C07X); chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X); tecnologia, socioeconomica e legislazione farmaceutiche (settore C08X). Sono obbligatorie n. 4 annualita' nel settore C07X di cui 2 con esercitazioni individuali di laboratorio e 1 annualita' nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio. Area 6 - Farmacologica (2 annualita'). Obiettivi della attivita' didattica sono: fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione all'azione, al metabolismo, alla tossicita'. Settore scientificodisciplinare e discipline: Per i vincoli imposti dalla normativa CEE numero 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di: farmacologia e farmacoterapia (settore E07X); tossicologia (settore E07X). Viene inoltre attivato l'insegnamento di: farmacologia (settore E07X); area specifica di sede (3 annualita'). Con questa area si intende fornire le competenze che hanno forte attinenza con l'attivita' professionale e che riguardano la cosmetica, la dietetica e la gestione aziendale. Le tre annualita' da attivare obbligatoriamente saranno costituite da tre corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati la cui denominazione sara' desunta tra le discipline afferenti ai settori scientifico disciplinari C07X, C08X e E07X ai quali vengono aggiunti i settori C09X, E05A e P02X. Norme transitorie. Quando la facolta' si sara' adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facolta' inoltre provvedera' a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti gia' iscritti. optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro i 5 anni dalla data di immatricolazione. Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche Art. 68. - Il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ha lo scopo di assicurare la preparazione scientificoprofessionale e fornire le competenze multidisciplinari necessarie ai laureati per operare nella progettazione, produzione e controllo dei farmaci e delle specialita' medicinali, dei prodotti dietetici, dei prodotti cosmetici. Il corso di laurea ha inoltre il fine di fornire competenze per le altre funzioni professionali dei laureati del settore farmaceutico come definito e regolamentato dalla normativa nazionale e comunitaria. Per accedere ad esse i laureati dovranno avere svolto sei mesi di tirocinio professionale che non potra' essere svolto durante il corso di studi. Art. 69 (Durata ed articolazione del corso di laurea). - La durata del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF) e fissata in cinque anni articolati in un quadriennio ed un ultimo anno di indirizzo di specializzazione professionale. Il consiglio delle strutture didattiche competenti puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'impegno complessivo e' di almeno 2200 ore di attivita' didattica assistita corrispondenti a 28 annualita'. I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 72. L'attivita' didatticaformativa organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 ore comprensive di tutte le attivita' didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 ore complessive. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di due moduli didattici coordinati impartiti da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Parte della attivita' pratica potra' essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Per l'accertamento di profitto i consigli della struttura didattica possono accorpare due discipline della stessa area in un unico esame in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 26 e 28. Lo studente dovra' superare inoltre l'esame di laurea che consistera' nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica e tecnologia farmaceutiche, indipendentemente dell'indirizzo seguito del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovra' dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Art. 70 (Regolamento di Ateneo). - La facolta' recepisce, nello statuto di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indica, per ciascuna area, gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 72 nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunita' europea di cui al successivo art. 71. Art. 71 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita'. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 72 e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunita' europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni piu' opportune (I, II, generale, avanzato ecc.), che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; b) attiva gli indirizzi; c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; d) indica le discipline di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeutici degli esami di profitto. __________ (*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel D.L. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico disciplinari indicati fra parentesi: biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X); fisica (B0IB); chimica generale ed inorganica (C03X); chimica organica (C05X); chimica analitica (C01A); chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X); biochimica generale ed applicata (medica) (E0SA; E0SB); anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A); microbiologia (E12X; F05X); farmacologia e farmacoterapia (E07X); tecnologia farmaceutica (C08X); tossicologia (E07X); farmacognosia (E07X; E08X); legislazione e, se del caso, deontologia (C08X). Art. 72. - Articolazione del corso di laurea (aree didattiche, settori scientifico disciplinari, discipline, annualita', obiettivi didattici formativi); Quadriennio di base. Area 1 - Fisicomatematica (2 annualita'). Obiettivi della didattica sono: fornire le conoscenze di matematica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea; fornire le nozioni principali della fisica classica comprese la termodinamica e l'elettromagnetismo. Settori scientificodisciplinari e discipline: Per i vincoli imposti dalla normativa CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di: fisica (settore B01B). Viene inoltre attivato l'insegnamento di: matematica (settore A0lB). Area 2 - Chimica (6 annualita'). Obiettivi della didattica sono: fornire un'approfondita conoscenza di tutti i concetti fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale ed inorganica, necessari per affrontare le varie discipline professionali; fornire i principi basilari della chimica organica, nonche' i meccanismi di reazione dei composti organici, il chimismo dei gruppi funzionali organici, i composti ciclici, la stereochimica e le famiglie dei composti naturali di interesse biologico; fornire i principi della spettrocopia nei suoi vari aspetti applicativi. Settori scientificodisciplinari e discipline: Per i vincoli imposti dalla normativa CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di: chimica analitica (settore C01A); chimica generale ed inorganica (settore C03X); chimica organica (settore C05X). Vengono inoltre attivati gli insegnamenti di: chimica fisica (settore C02X); metodi fisici in chimica organica (Settore C05X); Sono obbligatorie n. 3 annualita' nel settore C05X. Area 3 - Farmaceutica (5 annualita'). Obiettivi della didattica sono: fornire una approfondita conoscenza della chimica farmaceutica inerente la sintesi, le proprieta', i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci ed i rapporti strutturaattivita'; fornire le conoscenze teoriche e pratiche di base del laboratorio di analisi farmaceutica e le metodologie analitiche per riconoscere e dosare i farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee. Settori scientificodisciplinari e discipline: Per i vincoli imposti dalla normativa CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di: analisi dei medicinali (settore C07X); chimica farmaceutica e tossicologica (settore C07X); Viene inoltre attivato l'insegnamento di: analisi dei farmaci (settore C07X). Sono obbligatorie n. 3 annualita' con esercitazioni individuali di laboratorio. Area 4 - Tecnologicoapplicativa (3 annualita'). Obiettivi della didattica sono: fornire le basi per la formulazione e preparazione dei medicamenti nonche' la conoscenza delle metodologie della tecnica farmaceutica anche in campo industriale ed una adeguata conoscenza degli aspetti legislativi e deontologici; fornire le basi fondamentali della chimica farmaceutica applicata. Settori scientificodisciplinari e discipline: Per i vincoli imposti dalla normativa CEE 85/432, viene attivato l'insegnamento di: tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche (settore C08X). Vengono inoltre attivati gli insegnamenti di: chimica farmaceutica applicata (settore C08X); impianti dell'industria farmaceutica (settore C08X). Sono obbligatorie una annualita' con esercitazioni individuali di laboratorio. Area 5 - Biologica (6 annualita'). Obiettivi della didattica sono: fornire i concetti fondamentali della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi animali e vegetali oltre alle principali nozioni di farmacognosia; fornire le basi di fisiologia generale e di anatomia umana e della terminologia medica; fornire adeguate cognizioni di microbiologia; fornite le cognizioni di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Settori scientificodisciplinari e discipline. Per i vincoli imposti dalla normativa CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di: biologia vegetale (settore E08X); biologia animale (settore E13X); anatomia umana (settore E09A); biochimica (settore E05A); biochimica applicata (settore E05A); farmacognosia (settore E07X); fisiologia generale (settore E04A); microbiologia (settore F05A); patologia generale (settore F04A). Sono obbligatorie n. 2 annualita' nel settore E05A. Area 6 - Farmacologica (2 annualita'). Obiettivi della didattica sono: fornire i concetti fondamentali della farmacologia, della farmacoterapia e della tossicologia relativi alle metodologie per lo studio dei farmaci negli aspetti riguardanti la somministrazione, l'azione, il metabolismo, la tossicita', le interazioni e gli effetti collaterali. Settori scientificodisciplinari e discipline: Per i vincoli imposti dalla normativa CEE 85/432, vengono attivati gli insegnamenti di: farmacologia e farmacoterapia (settore E07X); tossicologia (settore E07X). Quinto anno - Indirizzo di specializzazione professionale (4 annualita'). Sono previsti gli indirizzi seguenti con le annualita' specificate per ciascuno di essi: Indirizzo analitico farmaceutico Settori scientificodisciplinari: C07X (3,5 annualita'); C09X (0,5 annualita'). Indirizzo biotecnologico Settori scientificodisciplinari: E04A (1 annualita'); E05A (2,5 annualita'); E05B (0,5 annualita'). Indirizzo chimico Settori scientificodisciplinari: C03X (2 annualita'); C05X (2 annualita'). Indirizzo scienza e sviluppo del farmaco Settori scientificodisciplinari: C07X (2 annualita'); E07X (2 annualita'). Indirizzo tecnologico Settori scientificodisciplinari: C08X (3 annualita'); C09X (1 annualita'). Per ogni indirizzo di specializzazione professionale, di seguito indicato, si prevede una annualita' con esercitazioni individuali di laboratorio. Norme transitorie. Quanto la facolta' si sara' adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facolta' inoltre provvedera' a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 9 ottobre 1997 Il rettore: Cossu